Regolamento
Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale di Piacenza.
Il Consiglio dell'Ordine di Piacenza
Preso Atto
delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua. per cui:
1. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;
2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
a. adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
b. predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
c. attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
d. accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.
e. adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;
3. il Consiglio Nazionale favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005,
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