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Regolamento

Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale di Piacenza.

 

Il Consiglio dell'Ordine di Piacenza

Preso Atto

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua. per cui:
1. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;
2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:

a. adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi  predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
b. predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
c. attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
d. accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.
e. adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;

3. il Consiglio Nazionale favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005,

 

Adotta il seguente Regolamento

 

Art. 1 Scopo del Regolamento

  1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine territoriale di Piacenza
  2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Piacenza
  3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Piacenza è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.
  4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

Art. 2 Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

  1. La formazione professionale continua:
    • a. è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
    • b. è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
    • c. è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
    • d. è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3 Attività di formazione professionale continua

  1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
    • a. partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
    • b. partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005;
    • c. svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento.
  2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economicoaziendali, le materie giuridiche - tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale -, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresí ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

Art. 4 Periodo formativo

  1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
  2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 5 Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

  1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
  2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
    • a. acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza;
    • b. documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
    • c. esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
  3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
  4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
  5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
  6. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.

Art. 6 Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

  1. L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all'albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine territoriale é ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
  2. In particolare l'Ordine territoriale:
    • a. promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
    • b. allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;
    • c. favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
    • d. regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
    • e. verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.
  3. Ai fini della vigilanza, l'Ordine territoriale può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
  4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresí responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.
  5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.

Art. 7 Crediti formativi professionali

  1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
  2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attributi dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.
  3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:
  4. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresí le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto.
  5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate.
Attività formative particolari Crediti attribuiti Limiti massimi annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale. 1 ora = 3 crediti max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti. 1 ora = 3 crediti max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 10 crediti max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 4 crediti max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 5 crediti max 5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali. 1 riunione = 1 credito max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. 1 riunione = 2 crediti max 10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 1 riunione = 1 credito max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame max 10

Art. 8 Esenzioni

  1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità, per un anno; b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; c) compimento del sessantacinquesimo anno di età nel corso del triennio formativo; d) cessazione dell'attività professionale nel corso del triennio formativo;
  2. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
    • a. maternità, per un anno;
    • b. servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
    • c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. e) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
  3. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. 2. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. 3. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
  4. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
    • a. non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
    • b. non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo; c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali in qualsiasi forma.
    • c. non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
  5. L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero.
  6. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Art. 9 Attuazione dei programmi

  1. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza - anche di concerto con altri Ordini territoriali - il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
  2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Art. 10 Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

  1. L'Ordine territoriale riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), l'Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 7.
  2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine dell'anno.
  3. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
  4. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5.
  5. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali.

Art. 11 Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).

Art. 12 Norme transitorie

  1. Il triennio formativo attualmente in corso, iniziato il 1° gennaio 2006, avrà termine il 31 dicembre 2008.
  2. La maturazione dei crediti formativi in capo a ciascun iscritto ed ogni altro aspetto a questo connesso per il periodo precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo vigenti per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.