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Codice Deontologico
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- visto l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in base al quale il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;
- visto l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione;
- visto l'art. 50, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria;
- visto il Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC - International Federation of Accountants, nella versione attualmente in vigore;
- visti gli orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE - Fédération des Experts Comptables Européens;
- considerata la necessità ed urgenza di emanare un nuovo codice deontologico della professione a seguito dell'istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, in sostituzione dei previgenti codici deontologici approvati dai soppressi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali;
- in attesa di una più ampia riforma del codice deontologico, nel cui ambito saranno incluse norme di maggior dettaglio per l'esercizio della professione e di funzioni di essa;
ha emanato il seguente
Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008
TESTO COORDINATO AGGIORNATO AL 1 SETTEMBRE 2010
Disposizioni Generali
- Definizioni
- Ai fini del presente Codice deontologico:
- "decreto n. 139 del 2005" indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34";
- "professionista" indica chi è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A - Commercialisti o nella sezione B - Esperti contabili;
- "esercizio della professione" indica l'esercizio dell'attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;
- "Consiglio Nazionale" indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";
- "tirocinante" indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di "professionista" in virtù della sua iscrizione all'Albo;
- "Cliente" è il soggetto che affida l'incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell'interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati "cliente";
- "Codice" indica il presente Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
- Contenuto del Codice
- Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione.
- Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
- Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
- Potestà disciplinare
- L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
- Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti.
- Ambito di applicazione
- Il presente Codice si applica agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella sezione A - Commercialisti e nella sezione B - Esperti contabili.
- Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti, di cui all'art. 34 del decreto n. 139 del 2005, e ai tirocinanti.
- Interesse pubblico
- Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico.
- Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.
- A causa dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine competente delle suddette violazioni.
- L'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale.
- Integrità
- Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
- Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
- Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.
- Obiettività
- Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.
- Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.
- Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.
- Competenza e diligenza
- Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.
- Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.
- Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.
- Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, a causa della sua specializzazione, in problematiche attinenti l'incarico affidatogli, su cui il primo non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l'intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.
- L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
- Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.
- Nell'esercizio della professione il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.
- Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.
- Indipendenza
- Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affodatogli.
- I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.
- In assenza di interpretazioni approvate dal Consiglio Nazionale in relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose tra quelle previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.
- In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.
- Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività.
- Riservatezza
- Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.
- Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun indebito vantaggio personale del professionista o di terzi.
- Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi dipendenti e collaboratori.
- Comportamento professionale
- Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.
- Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti dei clienti e dei colleghi.
- Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.
- Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione.
- Prestazioni professionali svolte al di fuori del paese di origine
- Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se ed in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico.
- Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice.
- Esercizio della professione in cooperazione con terzi
- Il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente, prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti conformi alle disposizioni previste dal presente Codice.
- Responsabilità professionale
- Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa.
Rapporti Professionali
CAPO 1 - RAPPORTI CON I COLLEGHI
- Collaborazione tra colleghi
- Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.
- Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
- Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione.
- Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.
- Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
- Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di uno studio associato, ed ai rapporti tra colleghi che risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale tra loro esistente.
- Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato ad una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso.
- Subentro ad un collega
- Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono.
- Prima di accettare l'incarico, il professionista deve:
- accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio;
- accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest'ultimo;
- invitare il cliente a pagare il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.
- Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
- Il professionista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.
- In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.
- Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
- In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
- In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.
- Assistenza congiunta allo stesso cliente
- I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento.
- Il professionista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Ordine.
- [abrogato]
- Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista
- La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
- Il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega.
- Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
- Il professionista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.
- Corrispondenza tra colleghi
- Il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
- Il professionista non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi.
CAPO 2 - RAPPORTI CON I CLIENTI
- Principi generali
- Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.
- Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali.
- Accettazione dell'incarico
- Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà.
- Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico.
- Il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.
- è comunque opportuno che il professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente.
- Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta ed anche un'adeguata organizzazione dello studio.
- Esecuzione dell'incarico
- Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
- Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.
- Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
- Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
- Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico - professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali.
- Cessazione dell'incarico
- Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività.
- Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
- Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
- Nel caso di cessazione dall'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.
- Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
- Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.
- Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.
- Compenso professionale
- Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
- [abrogato]
- [abrogato]
- [abrogato]
- La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
- E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.
CAPO 3 - RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA
- Elettorato attivo
- Il professionista partecipa, di regola, alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
- Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei candidati.
- Elettorato passivo
- Il professionista che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi, candidati per la medesima carica.
- Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti di altri candidati.
- Incarichi istituzionali
- Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.
- Egli promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità.
- Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative.
- Rapporti con gli Ordini locali ed il Consiglio Nazionale
- Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto e considerazione.
- Il professionista dovrà rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell'Ordine, a livello locale o nazionale.
- Rapporti con la Cassa Nazionale di previdenza
- Le disposizioni dei precedenti articoli, contenuti nel presente Capo, si applicano anche nell'ambito delle Casse Nazionali di Previdenza, in quanto compatibili.
CAPO 4 - RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI
- Rapporti con collaboratori
- I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale. 2. In particolare il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
- Remunerazione dei dipendenti
- Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro sia per quanto attiene alla retribuzione sia per quanto attiene alle qualifiche previste.
- Rispetto della riservatezza
- Il professionista deve vigilare affinché i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch'essi sono tenuti ad osservare.
- Collaboratori di altri professionisti
- Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali il professionista deve attenersi a principi di lealtà e correttezza con i colleghi titolari di tali altri studi.
CAPO 5 - RAPPORTI CON I TIROCINANTI
- Doveri del professionista
- Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
- Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.
- Qualora sia data attuazione al disposto dell'art. 43 del decreto n. 139 del 2005, che prevede l'integrazione del tirocinio negli studi universitari, il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione dei esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale.
- Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.
- Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Il professionista deve consegnare al tirocinante all'inizio del periodo di tirocinio una copia del presente Codice.
- Il professionista deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'egli è tenuto ad osservare.
- Obblighi del tirocinante
- Il tirocinante deve astenersi, con il massimo scrupolo, dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.
- Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio.
- Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non potrà, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.
- Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare.
- Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole previste nel presente Codice, in quanto applicabili.
- Trattamento economico e durata del tirocinio
- Il rapporto di tirocinio, considerato come periodo di apprendimento professionale, è per sua natura gratuito. Tuttavia, il professionista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.
- Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'Esame di Stato non dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d'esame.
- Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l'Esame di Stato con esito favorevole.
CAPO 6 - ALTRI RAPPORTI
- Rapporti con i pubblici uffici
- Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
- Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.
- Rapporti con la stampa
- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.
- Rapporti con altre professioni
- Il professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Concorrenza
- Utilizzo di cariche pubbliche
- Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.
- Esercizio abusivo dell'attività professionale
- è vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione.
- Divieto di intermediazione
- E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista.
- Informazione e pubblicità informativa
- La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
- Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all'immagine della professione.
- Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
- Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.
- Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
- Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione.
- L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
- Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
Disposizioni Transitorie
- Entrata in vigore
- Il presente Codice entra in vigore il 1° maggio 2008.
- Per i fatti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2008 ed anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applicano, rispettivamente, il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, e il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali. I suddetti codici deontologici si applicano nella versione in vigore alla suddetta data del 31 dicembre 2007.
- Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l'applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo.
Relazione Illustrativa al Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato il 9 aprile 2008
La Deontologia
- La deontologia organizza e controlla i principi di azione e di relazione della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'espressione "deontologia" deriva dal greco "deon-ontos", ossia ciò che occorre fare, e "logos", ossia la scienza; pertanto, la deontologia è la scienza di ciò che occorre fare, la scienza dei doveri. Il termine deontologia trova particolare applicazione nel settore delle professioni; essa costituisce un corpus di regole e di doveri che sono alla base di una professione e del suo esercizio, indirizzati a coloro che ne fanno parte.
- Il Codice fissa norme applicabili all'insieme dei professionisti, regolanti la loro responsabilità, il loro comportamento e le loro relazioni. La deontologia si focalizza sulla persona del professionista e sui principi che dovono informare la sua azione; in tale contesto la stabilità delle regole deontologiche si contrappone all'evoluzione quasi permanente delle tecniche e delle prassi professionali, legata allo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie. La deontologia, in tal modo, viene a costituire l'espressione giuridica di necessità di ordine etico e tecnico di una professione che, a causa della sua natura e dei legami specifici che uniscono i suoi membri, deve essere organizzata adeguatamente.
Fondamento Giuridico
- A norma dell'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ("d.lgs. n. 139"), il Consiglio Nazionale "adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione..."; a sua volta, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 139, dispone: "Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione".
- L'art. 50, comma 6, prevede: "Il professionista è sottoposto a principio disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria".
- Per la prima volta, rispetto ai previgenti ordinamenti professionali, la valenza cogente del Codice deontologico viene chiaramente affermata, in quanto fonte di precetti la cui inosservanza dà luogo all'applicazione della sanzione disciplinare. Il Consiglio Nazionale diviene quindi "legislatore", nel senso che egli è tenuto - per legge - a dar vita ad un corpus normativo (il codice deontologico, appunto) la cui applicazione avviene in parallelo con le norme dell'ordinamento statale, secondo la teoria della "pluralità di ordinamenti giuridici" ben descritta dal Kelsen e dal Santi Romano.
- Sotto il profilo giuridico, in passato si riteneva che il codice deontologico potesse avere un effetto cogente di tipo sostanzialmente contrattualistico, ossia che desse luogo a norme di fonte contrattuale (un ideale contratto plurilaterale tra gli esercenti una professione), stipulato a mezzo dei suoi rappresentanti (il Consiglio Nazionale), di talché le sanzioni erano piuttosto da inquadrarsi come reazioni negozialmente previste in caso di inadempimento contrattuale e l'interpretazione delle norme deontologiche doveva seguire i canoni previsti per l'interpretazione del contratto, sulla base del disposto degli articoli 1362 e seguenti del codice civile1. In altri termini, le norme del codice deontologico non avevano né la natura né le caratteristiche delle norme di legge, ma erano "espressione di poteri di autoorganizzazione degli ordini professionali", tali da trarre la loro autorità, oltre che dalle consuetudini professionali, da norme che i suddetti ordini emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare.
- Tale orientamento è stato successivamente superato da alcune sentenze della Suprema Corte2, la quale - recentissimamente - ha affermato a sezioni unite3 che "le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità".
- Secondo tale più recente orientamento, il codice deontologico contiene norme giuridiche, sia pure normalmente rilevanti nel solo ordinamento interno della professione che le ha approvate. Trattandosi di "norme giuridiche", alla loro interpretazione si applica l'art. 12 delle preleggi. In tal senso, il codice deontologico assume valenza vincolante non solo per l'iscritto all'Ordine ma anche per l'Ordine stesso nell'esercizio del potere disciplinare e per il Consiglio Nazionale nella sua funzione di giudice disciplinare di appello.
- Ne consegue che il potere di emanazione del codice deontologico si può inquadrare nell'ambito di "un processo di formazione legislativa, attraverso le determinazioni dell'autonomia collettiva, che assumono così, per volontà del legislatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco".
- Da tale breve disamina discendono due importanti conseguente:
- da un lato, che attualmente non è più revocabile in dubbio che in caso di violazione delle norme del Codice deontologico sia applicabile qualsiasi sanzione disciplinare, fino alla radiazione;
- dall'altro, dato che il Codice deontologico incide su diritti soggettivi sorti sulla base di disposizioni di legge (quali il diritto di essere iscritto all'Albo e di esercitare la professione in conseguenza di ciò), le relative norme devono essere strettamente rispettose dei principi previsti dall'ordinamento giuridico, soprattutto in punto di legalità e di precisa identificazione dei fatti la cui violazione può dar luogo a sanzioni disciplinari.
Il Codice Deontologico
- L'istituzione della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile ha imposto di metter mano, con urgenza, al codice deontologico della professione, stante l'assenza di qualsivoglia norma deontologica a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tale situazione ha dato luogo a due esigenze contrapposte: da un lato quella di rivisitare in profondità i contenuti del Codice, alla luce dell'evoluzione normativa italiana ed internazionale ed alla sua mutata valenza giuridica, come sopra precisato; dall'altro quella di dotare con urgenza la professione di un codice deontologico, disciplinando nel contempo i fatti accaduti dal 1° gennaio 2008 alla data di entrata in vigore del nuovo codice. La prima esigenza richiede notevole tempo per l'approfondimento delle varie questioni e l'analisi comparatistica delle maggiori problematiche della professione; la seconda, all'opposto, richiede un intervento urgente per colmare il vuoto normativo venutosi a creare.
- Cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. unite civili, 10 luglio 2003, n. 10482.
- Cfr. Cass. 23 marzo 2004, n. 5776 e Cass., 14 luglio 2004, n. 13078.
- Cfr. Cass., sez. unite civili, 20 dicembre 2007, n. 26810.
- La soluzione individuata vede la redazione di un nuovo codice deontologico che si ispira ai previgenti codici dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, opportunamente modificati per tener conto delle nuove esigenze imposte dal mutato ordinamento professionale. Tale codice, elaborato nell'arco di pochi mesi, consente di dotare la professione, in via transitoria, di un riferimento normativo per il suo operare quotidiano.
- Nel corso del 2008, invece, la nuova Commissione di studio del Consiglio Nazionale per la Deontologia inizierà i suoi lavori per la riforma organica del Codice deontologico, che risulterà arricchito di norme di dettaglio per l'esercizio delle diverse funzioni professionali. A tal fine, considerata la particolare valenza giuridica del documento, la procedura di approvazione del Codice, sarà la seguente:
- predisposizione di una prima bozza di Codice e di relazione illustrativa da parte della Commissione e sottoposizione della stessa al Consiglio Nazionale per l'approvazione preliminare (Exposure draft);
- circolarizzazione della bozza agli Ordini locali, ai Ministeri, alle Università, alla CONSOB, all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, alla Commissione europea e alle altre autorità ed istituzioni, nonché in genere al pubblico (mediante pubblicazione sul sito Internet del CNDCEC) con invito a formulare commenti entro un congruo termine;
- disamina da parte della Commissione dei contributi pervenuti e relazione al Consiglio Nazionale;
- esame finale della relazione da parte del Consiglio Nazionale e promulgazione del Codice.
- Nella redazione del presente Codice, alla luce della più volte indicata natura giuridica dello stesso, si sono espunti i richiami a valori ed ideali della professione di carattere generale, formulando invece norme contenenti precetti, obblighi e divieti, tali da poter essere immediatamente percepibili nel loro contenuto cogente e di costituire un idoneo parametro per i procedimenti disciplinari. Tali valori ed ideali della professione potranno trovare spazio, in termini di enunciazione, in una "Carta dei valori", che potrà costituire la premessa in senso filosofico, ossia il fondamento, delle disposizioni del Codice deontologico, ma non ne formerà parte di esso in senso giuridico.
Illustrazione di Specifiche Disposizioni del Codice Deontologico
- Le disposizioni del Codice, allo stato attuale, essendo per buona parte mutuate da quelle previgenti, non necessitano di particolari commenti, se non quelli indicati nei paragrafi che seguono.
- Quanto all'ambito applicativo del Codice, esso concerne gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo. Il Codice si applica anche ai tirocinanti: quanto ai principi generali, nei limiti in cui essi siano compatibili con il loro status, mentre il Codice contiene specifiche norme ad essi indirizzate. Si è ritenuto di estendere l'applicazione del Codice anche agli iscritti all'Elenco speciale dei non esercenti, nei limiti in cui ciò risulti applicabile nei loro confronti. Non vi è infatti dubbio che l'Elenco speciale sia parte dell'Albo, nel senso generale previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, che ai suddetti iscritti all'elenco speciale il requisito della condotta irreprensibile stabilito dall'art. 36 sia condizione non solo condizione per l'iscrizione nel medesimo ma anche condizione per la permanenza nello stesso, che il procedimento disciplinare possa essere avviato anche nei confronti degli iscritti all'elenco speciale, sia per violazioni di legge, sia per violazioni del codice deontologico.
- È stato innanzitutto chiarito che la giustificazione della regolamentazione professionale, delle competenze, delle prerogative e delle esclusive riposa nell'interesse pubblico che è sotteso nel corretto e competente esercizio della professione. L'interesse pubblico prevale quello individuale del cliente, allorché i due siano in conflitto. L'interesse pubblico impone altresì che il professionista, il quale venga a conoscenza di violazioni del codice deontologico da parte di colleghi, ne informi l'Ordine competente. Se ciò infatti non avvenisse, ciò potrebbe danneggiare il buon nome e la reputazione della professione nel suo complesso. Tale obbligo di reporting è parte dei fondamentali principi dei maggiori istituti europei di commercialisti.
- In materia di indipendenza si è fatto riferimento alle norme di legge e alle disposizioni del Codice etico dell'IFAC. In attesa della riforma del codice deontologico, il Consiglio Nazionale adempie così - attraverso il suddetto generale rinvio - ai suoi obblighi di adesione all'IFAC; il nuovo codice recepirà invece in modo esplicito le norme sull'indipendenza in funzione delle diverse funzioni professionali.
- In materia di assicurazione professionale, non si è ritenuto di poterne stabilire l'obbligatorietà, in quanto si sarebbe trattato di imporre una prestazione patrimoniale (il pagamento di un premio assicurativo) in violazione del principio di riserva di legge previsto dall'art. 23 Cost. Dal punto di vista deontologico, quindi, assumerà rilevanza il mancato risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia o meno stipulato un'assicurazione per i rischi professionali; sarà quindi sottoposto a procedimento disciplinare sia chi, non assicuratosi, non sarà stato in grado di adempiere all'obbligo risarcitorio, sia chi, pur assicurandosi ma in modo insufficiente o inadeguato, si sia reso parimenti inadempiente.
- Il divieto di assumere cointeressenze negli affari del cliente - alla luce dell'abolizione del divieto del patto di quota lite e della generale evoluzione della normativa - non è stato mantenuto nel suo carattere assoluto, ma solo funzionale al rispetto del requisito dell'integrità e dell'indipendenza professionale. Così, ad esempio, non sarà vietato acquistare alcune azioni di una società quotata nei confronti della quale il professionista presti la sua consulenza, a condizione ovviamente che il professionista non approfitti di notizie riservate acquisite nello svolgimento dell'incarico ovvero che il suo investimento non assorba una parte rilevante del suo patrimonio, tale da mettere in dubbio la sua indipendenza nei confronti della società a causa del significativo impegno patrimoniale assunto. Ovviamente, sono fatte salve le specifiche norme di maggior rigore imposte per la prestazione di particolari funzioni professionali (in particolare, si pensi al controllo legale dei conti).
- Relativamente alla pubblicità, caduto il divieto assoluto della stessa, è stato posto quale unico limite quello dell'immagine della professione. Sarà quindi vietata, ad esempio, la vendita porta a porta di servizi professionali, direttamente svolta dal professionista o da suoi incaricati, collaboratori o intermediari.
- Quanto alla possibilità per il professionista di pattuire con il cliente compensi inferiori al minimo tariffario, è stato esplicitato che tale facoltà deve essere fatta nel rispetto delle norme generali sulla concorrenza. Inoltre, è comunque fatto obbligo al professionista di rispettare i principi dettati dal Codice in termini di qualità delle prestazioni professionali rese. La pattuizione di compensi sensibilmente inferiori ai minimi tariffari, di per sé legittima, può far sorgere il sospetto che la prestazione erogata non sia conforme ai livelli qualitativi imposti dal Codice deontologico. Ove l'Ordine locale dovesse ricevere un esposto in cui si dubita del livello di prestazione erogato da un professionista a causa della pattuizione di compensi sensibilmente ed insolitamente inferiori ai minimi tariffari, il Codice indica come l'onere della prova sia a carico del professionista nei cui confronti è stato presentato l'esposto.
Relazione Illustrativa al Primo Aggiornamento del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato il 5 novembre 2008
Le ragioni delle modifiche
- Conformemente a quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al Codice deontologico della Professione, il Consiglio Nazionale ha iniziato un confronto con le istituzioni sulle disposizioni del Codice approvato il 9 aprile 2008. Il primo incontro con le istituzioni ha riguardato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Autorità Antitrust), con il cui Presidente ed i funzionari preposti, in diverse occasioni, è avvenuto un proficuo scambio di opinioni, e ai quali va il sentito ringraziamento del Consiglio Nazionale. Le modifiche al Codice, quindi, trovano innanzitutto la loro ispirazione dagli spunti emersi dal suddetto confronto.
- Il Consiglio Nazionale è fermamente convinto che la Professione di commercialista ed esperto contabile debba essere una professione moderna, aperta al mercato e alla concorrenza. Fermi restando, quindi, i valori di cui la Professione è portatrice, primo tra tutti l'operare nell'interesse pubblico, le disposizioni del Codice devono essere coerenti con tali obiettivi.
Il mercato dei servizi professionali e il diritto della concorrenza
- L'assoggettamento delle professioni intellettuali al diritto della concorrenza è un fatto ormai acquisito, sebbene all'inizio il dibattito, in molti sedi, sia stato viziato da un malinteso terminologico: l'equiparazione, seppure ai soli fini del diritto della concorrenza, delle attività professionali alle "imprese". In realtà, la figura del professionista, per quanto chiaramente distinta da quella dell'imprenditore, è comunque una "entità che esercita una attività economica" e, come tale, soggiace alle disposizioni del diritto della concorrenza.
- L'analisi economica delle prestazioni professionali ha messo in luce, da tempo, come i servizi offerti sul mercato siano - a causa delle asimmetrie informative esistenti tra professionista e cliente - soprattutto credence good: il cliente evidenzia un bisogno al professionista (la necessità di organizzare propriamente un'attività economica, ed esempio), ma sarà il professionista che dovrà identificare la prestazione più adeguata nel caso di specie (ad esempio suggerimenti sulla più opportuna forma giuridica dell'impresa o sul contratto più adeguato). Il cliente non sa esattamente cosa chiedere, e verosimilmente si renderà conto solo nel lungo periodo se ha effettivamente ricevuto un servizio di qualità.
- Ciò implica massimamente il rischio di selezione avversa a danno dei consumatori e, quindi, in definitiva, del benessere collettivo e dell'interesse pubblico3. Come ben ha evidenziato l'Autorità Antitrust, in un mercato di servizi professionali che non fosse regolamentato e in presenza di asimmetrie informative, la remunerazione dei singoli professionisti non rifletterebbe la diversa dotazione di capitale umano, ma tenderebbe ad appiattirsi verso il basso, risultando disincentivati a permanere o ad entrare nel mercato i soggetti più qualificati, "secondo una progressione che conduce a situazioni di mercato inefficienti, caratterizzate dalla presenza di operatori inadeguatamente qualificati". Inoltre, in assenza di adeguati correttivi, il comportamento dal lato dell'offerta potrebbe essere spinto da ragioni opportunistiche, consistenti in: (i) stimoli ingiustificati alla domanda per generare prestazioni non necessarie, (ii) insufficiente attenzione nello svolgimento del servizio (negligenza) e (iii) deliberata sottoproduzione del servizio, per risparmiare tempo e risorse.
- I commercialisti producono servizi fondamentali di interesse pubblico, i quali non esauriscono i loro effetti allocativi nei confronti del cliente, ma generano esternalità positive a beneficio dell'intera collettività. "In tali casi, gli interessi del cliente cui la prestazione viene fornita a ricevere un servizio di qualità adeguata e della collettività che subisce gli effetti esterni positivi di quella prestazione coincidono e contribuiscono entrambi a determinare il valore sociale della prestazione professionale, che supera pertanto il mero valore ad essa attribuibile da chi la riceve. Dati questi presupposti, è possibile argomentare che qualora la remunerazione del professionista fosse fissata secondo criteri di libero mercato, cioè in misura pari al valore privato (per il singolo cliente) delle prestazioni, l'offerta di servizi professionali risulterebbe inferiore a quella ottimale. Un'efficiente allocazione delle risorse richiederebbe invece un intervento di "correzione" dei meccanismi di mercato che consenta al corrispettivo professionale di eguagliare non già il solo beneficio ricevuto dal singolo acquirente di servizi, ma piuttosto il valore sociale della prestazione"
- In questa prospettiva, oltre alle norme ordinamentali fissate dallo Stato, giocano un ruolo fondamentale i codici deontologici, in quanto mirano a contenere comportamenti opportunistici dal lato dell'offerta di servizi professionali. Regolamentazione pubblica e codici deontologici operano quindi in senso complementare, in quanto congiuntamente orientati affinché le prestazioni professionali siano volte al perseguimento degli interessi pubblici (dei clienti e della collettività nel suo insieme).
- Nelle professioni regolamentate, quindi, l'introduzione di requisiti minimi di capitale umano (livello di istruzione, periodo di apprendistato, esame di abilitazione) per l'iscrizione all'Albo professionale ha l'effetto di: (i) frenare l'eventuale uscita dal mercato dei professionisti più qualificati; (ii) diminuire il costo di offerta di miglioramenti della qualità; (iii) diminuire il costo di ricerca per il consumatore.
- L'ordinamento professionale, come delineatosi a seguito del decreto legislativo n. 139 del 2005, ha scongiurato che i suddetti benefici derivanti dalla fissazione di requisiti minimi di capitale umano fossero vanificati da eccessi di regolamentazione che dessero luogo a barriere all'entrata sul mercato professionale a discapito del benessere collettivo. In particolare, al fine di calibrare le regole di accesso alla professione in funzione della diversa complessità delle prestazioni, ha graduato il requisito minimo di capitale umano, prevedendo un albo professionale disegnato su due livelli cui sono riconosciute competenze tecniche differenti a fronte di diversi requisiti per l'accesso (sezione A - commercialisti e sezione B - esperti contabili). Per evitare un eccessivo allungamento dei tempi di accesso alla professione, il legislatore ha disciplinato in modo innovativo lo svolgimento del tirocinio professionale, consentendo il suo parziale svolgimento in altro Stato membro dell'Unione europea, l'esonero a certe condizioni per l'iscrizione alla sezione A per coloro i quali abbiano già svolto il tirocinio richiesto per l'accesso alla sezione B, nonché la sua integrazione nell'ambito degli studi universitari specialistici o magistrali. L'articolo 35 del Codice, inoltre, ha posto l'accento sul dovere del professionista di accogliere nel suo studio i tirocinanti, di trasmettere loro le conoscenze professionali di livello più elevato, escludendo che ai tirocinanti siano affidati compiti meramente esecutivi, nonché di consentire al tirocinante di integrare al meglio la pratica professionale con la frequentazione del biennio di studi universitari specialistici o magistrali.
- Quanto sopra affermato trova conferma sotto il profilo quantitativo dai dati relativi alla densità professionale, intesa sia come rapporto tra il numero di professionisti e la popolazione nazionale sia come rapporto tra il predetto numero di professionisti e il Pil del paese. Studi indipendenti a livello europeo, precedenti alla creazione del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, evidenziavano a livello europeo che la professione economico-contabile italiana manifestava una tra le più elevate densità professionali e che, proprio a causa della stessa, le norme relative all'accesso alla professione non agivano come una "barriera all'entrata" sul mercato restrittiva della concorrenza. La presenza, al 1° gennaio 2008, data di istituzione del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di n. 107.499 iscritti e le decine di migliaia di tirocinanti sono la prova evidente che la predetta densità professionale è aumentata e che quindi l'assenza di una ingiustificata limitazione all'acceso al mercato professionale è ancor più evidente.
- Gli standard relativi alla qualità della prestazione professionale possono consentire una piena tutela del consumatore rispetto sia a fenomeni di imperizia o negligenza, sia di sovra o sotto produzione dei servizi professionali. Peraltro, la loro efficacia, misurata in termini di benessere per la collettività, risulta direttamente proporzionale, da un lato, alla complessità della prestazione e al livello di asimmetria informativa ad essa relativa, e dall'altro, all'efficacia dei controlli relativamente al loro rispetto da parte dei singoli professionisti. In ogni caso, la presenza di standard elaborati a livello internazionale ed adottati localmente è considerato un fattore positivo per la concorrenza sul mercato internazionale della professione. In tale ambito la Commissione europea e il Parlamento europeo riconoscono l'importanza dei codici deontologici o di condotta delle professioni europee in quanto idonei a promuovere un'alta qualità dei servizi professionali e a stabilire un legame di fiducia tra il consumatore e il professionista.
- Per quanto attiene alla pubblicità dei servizi professionali, è stato evidenziato come essa si traduca in un aumento del benessere per la collettività a causa della riduzione dei costi di ricerca dei consumatori: essa fornisce un mezzo attraverso il quale i consumatori possono comparare i servizi offerti ed individuare quelli che meglio rispondono alle loro necessità e alle loro possibilità economiche, nonché conoscere come trovare un esperto o determinare il probabile prezzo di una data prestazione. In particolare, è stato sottolineato come la pubblicità informativa sia basata su elementi di fatto, prezzi, caratteristiche, risultati; deve essere possibile per i professionisti comunicare al pubblico le proprie offerte e i propri servizi, fermo restando che eventuali elementi non rispondenti alla realtà dovranno sempre essere sanzionati come forme di pubblicità ingannevole. In particolare, l'esigenza di proteggere i consumatori da pubblicità forviante o ingannevole è stata fatta propria dal legislatore comunitario, sia in generale per tutte le forme di pubblicità di prodotti e servizi sul mercato, sia con specifico riguardo ai servizi professionali, dove gli Stati membri sono stati autorizzati a porre dei divieti o delle limitazioni alla pubblicità comparativa nei servizi professionali, purché nei limiti consentiti dal Trattato comunitario. In tale prospettiva, l'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni", stabilendo che la pubblicità di attività professionali deve essere informata a "criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine".
- Con riguardo infine alle tariffe professionali, come è noto la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, ha previsto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, nonché del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. A seguito di tale norma, è stato evidenziato che "i codici deontologici dovrebbero limitarsi a contenere norme di tipo etico a garanzia, da un lato, di un elevato livello di tutela degli interessi dell'utente della professione e, dall'altro, a garanzia della libertà, autonomia e coscienza del professionista. Essi non dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico degli stessi professionisti nella loro offerta di servizi sul mercato".
Le modalità di modifica del Codice
- Sotto il profilo metodologico, l'art. 29, lett. c), del d.lgs. n. 139 del 2005 prevede che il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il Codice deontologico della Professione. Al fine di consentire a chiunque di tener traccia agevolmente degli aggiornamenti del Codice, si è ritenuto di designare gli atti modificativi del Codice come "Aggiornamenti" numerati progressivamente. Ciascun "Aggiornamento" conterrà quindi le modifiche apportate al Codice e l'espressa approvazione del testo del Codice coordinato con le modifiche, che verrà allegato ad ogni aggiornamento.
Le modifiche in merito all'assistenza congiunta allo stesso cliente
- Quanto alle specifiche modifiche apportate al Codice, nell'ambito dell'assistenza congiunta allo stesso cliente, l'art. 17, comma 3, stabilisce, per il professionista, l'obbligo di evitare contatti diretti con il cliente assistito dall'altro collega, senza preventiva intesa con quest'ultimo. La ratio della norma era quella di evitare iniziative o comportamenti finalizzati a sottrarre scorrettamente clientela all'altro professionista.
- Peraltro, il tenore letterale della norma poteva indurre ad una lettura della stessa in termini di ingiustificata limitazione della leale concorrenza tra professionisti. Si è considerato, quindi, che l'esigenza di evitare comportamenti scorretti fosse già ricompresa nel disposto dell'art. 15, comma 5, secondo il quale "il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega", nonché nel primo comma dello stesso art. 17 - che fissa i principi di cordiale collaborazione e di reciproca informazione e consultazione tra colleghi che assistono lo stesso cliente - e nel secondo comma dello articolo 17 - che stabilisce il dovere di segnalazione al Consiglio dell'Ordine dei comportamenti scorretti del collega. Il suddetto terzo comma dell'art. 17 è parso pleonastico e potenzialmente fuorviante, ed è stato quindi abrogato.
Le modifiche in merito ai compensi professionali
- L'art. 25, in materia di compenso professionale, dopo aver enunciato al primo comma un principio di carattere generale, contiene ai successivi commi 2, 3 e 4 disposizioni di dettaglio, in relazione anche alla qualità delle prestazioni. A tale riguardo, deve essere condivisa l'opinione del Presidente dell'Autorità Antitrust, sopra riportata, secondo cui i codici deontologici non dovrebbero riguardare questioni relative al comportamento economico dei professionisti.
- Per altro verso, il dovere deontologico di assicurare la qualità delle prestazioni rese, nell'interesse della clientela e, più in generale, nel rispetto dell'interesse pubblico (tenuto conto delle esternalità proprie delle prestazioni professionali, cui in precedenza si è fatto cenno) è già previsto dall'art. 8 del Codice. Si è quindi ritenuto sufficiente, nell'ambito del codice deontologico, mantenere il principio generale di cui al comma 1 dell'art. 25, ed abrogare i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Al fine di evidenziare opportunamente il principio di qualità delle prestazioni, si è modificata la rubrica dell'art. 8 del Codice.
- Restano in vigore i commi 5 e 6 dell'art. 25, che rispettivamente fissano il principio di libero accordo tra professionisti nella ripartizione dei compensi per l'assistenza congiunta ad un cliente o a seguito della partecipazione ad una associazione professionale e il divieto di ritenzione di atti e documenti ricevuti dal cliente a seguito di mancato pagamento dei compensi o rimborso delle spese anticipate.
Le modifiche relative alla pubblicità
- Relativamente all'art. 44, in tema di informazione e pubblicità informativa, è emersa l'esigenza di meglio chiarire l'ambito di applicazione dello stesso. A tal fine, il comma 1 è stato riformulato, per sostituire l'espressione "comunicazione" con quella di "pubblicità informativa". Anche il comma 2 è stato modificato, sostituendo l'espressione "messaggio comunicato" con "messaggio pubblicitario".
- Le modifiche sopra indicate dovrebbero essere quindi sufficienti a risolvere le principali questioni interpretative che sono sorte sull'art. 44 del Codice. L'esperienza consentirà poi nel tempo di affinare la soluzione di singole questioni di dettaglio. In ogni caso, può essere utile puntualizzare alcuni aspetti per prevenire comportamenti o interpretazioni difformi a livello locale.
- La pubblicità informativa è libera, con i soli limiti previsti dalla legislazione vigente, del buon gusto e dell'immagine della professione. Si renderanno quindi applicabili alla pubblicità informativa dei professionisti le norme vigenti in materia di pubblicità. Al riguardo si ricorda, in particolare, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante approvazione del Codice del consumo, il quale prevede il divieto di pratiche commerciali scorrette, quali la pubblicità ingannevole, con azioni o omissioni, e le pratiche commerciali aggressive, nonché il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
- La pubblicità informativa, indicata nel comma 1 dell'art. 44, consiste nella comunicazione al pubblico di informazioni aventi ad oggetto, in particolare, l'attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi delle prestazioni. Essa, come indicato nella predetta norma, può essere effettuata con "ogni mezzo". Ciò significa, a titolo esemplificativo, che la pubblicità informativa potrà essere effettuata con inserzioni pubblicitarie pubblicate su quotidiani e periodici, con cartellonistica pubblicitaria, con pagine pubblicitarie su internet, con opuscoli, stampati e con tutte le altre modalità che sono in genere consentite dalla legge nell'esercizio di attività economiche.
- Nella relazione al Codice, §21, era già stato indicato che, stanti i limiti del buon gusto e dell'immagine della professione, non si riteneva consentita la vendita porta a porta di servizi professionali. Particolare attenzione andrà posta altresì alla veridicità ed onestà delle informazioni comunicate, evitando affermazioni esagerate in merito ai servizi offerti, alle qualifiche possedute o all'esperienza maturata. Particolare attenzione va posta altresì quando l'informazione riguardi elementi di tipo soggettivo o che comunque si prestino ad una pluralità di letture. Ad esempio, l'affermazione pubblicitaria di essere "il più grande studio" in una data area può essere fuorviante ove non si precisi se la dimensione è identificata in termini di numero di professionisti, piuttosto che in termini di totale degli addetti, numero di uffici o volume d'affari. Le informazioni comunicate attraverso il veicolo pubblicitario devono essere altresì verificabili, al fine di testarne la loro veridicità, sul piano oggettivo o fattuale.
L'entrata in vigore delle modifiche al Codice
- Le modifiche apportate al Codice entrano in vigore il 1° novembre 2008. Tuttavia, l'art. 3 dell'Aggiornamento prevede che gli effetti favorevoli per gli iscritti delle modificazioni apportate retroagiscano, sotto il profilo disciplinare, senza alcun limite, salva la definitività del provvedimento di irrogazione di sanzioni. Di conseguenza, eventuali procedimenti disciplinari aperti per ipotizzate violazioni delle norme del Codice ora abrogate dovranno essere estinti perché il fatto non costituisce più illecito disciplinare.
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